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Operazioni con paesi

AA.VV.

Operazioni con paesi Black List

Seac

L’articolo 1 del D.L. n. 40/2010 è interamente dedicato a nuove disposizioni di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie.
Nell’ambito di tale previsione i commi 1, 2 e 3 del citato decreto introducono l’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica le cessioni ed acquisti di beni, nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nella cosiddetta “black list”.

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2010, n. 88 sono stati definite le modalità e i termini di effettuazione del nuovo adempimento.Il modello da utilizzare è stato invece approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 28 maggio 2010.

La nuova comunicazione va presentata a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.Il testo affronta il nuovo obbligo di comunicazione dei clienti e fornitori black list introdotto dal sopracitato decreto.
Oltre all’inquadramento generale della disciplina, verranno forniti anche svariati esempi di compilazione.
Una sezione del manuale sarà poi dedicata al correlato adempimento di segnalazione dei costi da paesi black list nel modello unico.

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Data ultimo aggiornamento: Lunedi' 11 ottobre 2010